A febbraio è entrata in vigore la norma sulla RC Familiare prevista dal decreto fiscale 2020. A noi non piace parlare in “assicurativese” però purtroppo la norma sulla RC familiare è complessa e si presta a moltissime interpretazioni diverse tra loro: per poterti spiegare la nostra interpretazione quindi dobbiamo scendere nei dettagli, anche se questo può essere noioso. Trovi comunque evidenziati in grassetto i punti essenziali!

Con l’art. 55–bis del cosiddetto Decreto Fisco, dal 16.02.2020 la disciplina del bonus/malus italiana è cambiata: la legge di conversione del Decreto (il n. 124/2019) ha modificato la disciplina della classe di merito familiare (conosciuta come “Legge Bersani”, si veda il d.l. 7/2007).
Ecco cosa dice l’articolo 55-bis (Misure a favore della competitività delle imprese italiane del settore assicurativo e della produzione di veicoli a motore).

1. Al comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) la parola: ", relativo"  è sostituita dalle seguenti: "e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi”;  
b) le parole: "della medesima tipologia" sono sostituite dalle seguenti: ", anche di diversa tipologia”.  
2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti".

Con l’applicazione dell’articolo qui sopra l’art. 134, comma 4-bis dal 16.02.2020 (quello della vecchia legge Bersani) è diventato così: 

"L’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto."

Cos'è cambiato?

Grazie alla nuova normativa è ora possibile assicurare un veicolo con la stessa classe di merito (CU) di un altro mezzo, anche se di diversa tipologia, appartenente a un membro dello stato di famiglia.
Quindi, in sostanza, la classe di merito maturata su un'automobile può essere utilizzata per assicurare la propria moto e viceversa.  
Oppure puoi utilizzare la classe di merito maturata su un ciclomotore per assicurare il tuo motociclo e viceversa.
Inoltre con l'Rc Familiare puoi prendere la migliore classe di merito di un altro veicolo appartenente a un membro della tua famiglia. Per esempio, puoi prendere la CU maturata sull'auto di tua moglie e applicarla alla tua assicurazione moto.
Un tempo, con la "Legge Bersani", avresti potuto usare solamente la CU di un altro veicolo della stessa tipologia, per esempio moto con moto, auto con auto e cosi via.

Ci sono limiti nell’applicazione della RC Familiare?

ulteriore veicolo … acquistato

Presuppone espressamente l’ingresso di un veicolo per la prima volta nel nucleo familiare. Infatti, come nella precedente "Legge Bersani", anche la nuova "RC familiare" prevede testualmente che il veicolo da assicurare sia un "nuovo acquisto" (veicolo nuovo o usato), cioè un veicolo che diventa tuo da quel momento.

Posso usufruire della RC familiare per un rinnovo?

Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano in sede di rinnovo dei medesimi contratti" 

Leggendo l’articolo emerge il primo punto importante ed in contraddizione con quanto apparso su alcuni media: il comma 2 stabilisce espressamente che per le polizze nate prima del 16.02.2020 in fase di rinnovo si applica solo la lettera a) dell’articolo e non anche la lettera b). La lettera b) è quella che consente di utilizzare la classe di merito universale (CU) di veicoli “anche di diversa tipologia”.

Quindi per i rinnovi di contratti stipulati prima del 16.02 puoi usare solo la CU di un altro veicolo dello stesso tipo (tuo o di un familiare). 
Infatti, in base al comma 2 dell’art. 55 bis l’utilizzo della CU di veicoli di diversa tipologia, vale solo per i nuovi contratti stipulati dopo il 16.02.2020.
Trovi riassunti in questa tabella tutti i casi “nuova polizza” e “rinnovo” con l’applicazione della RC Familiare:

RC Familiare: nuova polizza e rinnovo - come funziona

Attestato di rischio: nessun incidente negli ultimi 5 anni

L'attestato di rischio racconta la storia assicurativa di un determinato veicolo ed è associato al proprietario del veicolo stesso.
Ricorda che in base al nuovo decreto non è possibile applicare la norma sull'RC Familiare e quindi ereditare la classe di merito di un altro veicolo di tua proprietà o di proprietà di un familiare convivente se l'attestato di rischio del veicolo da assicurare presenta uno o più sinistri negli ultimi 5 anni.

Cosa si intende per "nucleo familiare"?

Il nucleo familiare è formato dalle persone presenti nello Stato di Famiglia. Non puoi quindi ereditare la CU di un familiare convivente se non è presente nel tuo Stato di Famiglia.

Come posso usufruire della RC familiare?

Fai un preventivo con Motoplatinum allegando lo Stato di Famiglia rilasciato dal tuo Comune di residenza, con marca da bollo da 16€, prima dell'emissione della polizza.
Ricorda la polizza da cui si intende ereditare la classe di merito deve essere attiva o sospesa per volontà dell'assicurato: non può essere scaduta.

Posso usufruire della RC Familiare prendendo la CU di un parente defunto?

No, non puoi usufruire della classe di merito di un familiare defunto, puoi usufruire della RC familiare solo per polizze attive.